Accesso civico "semplice"

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  Segretario comunale p.t..
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il 
Modulo richiesta accesso civico al RPCT , ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario generale dell'Ente che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 
116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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